STATUTO dell’Associazione di Promozione Sociale “FEMMINILE MASCHILE PLURALE APS”
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l’ Associazione di Promozione Sociale denominata: FEMMINILE MASCHILE PLURALE APS, con sede legale nel Comune di Ravenna, in Via Gioacchino Rasponi n.5, operante senza fini di lucro.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 – Scopi e attività
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.
L’Associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nei seguenti ambiti:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
- attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività’ di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:
- promuovere la trasmissione della storia e della cultura della pluralità dei generi e delle generazioni, per dare visibilità alla produzione culturale e politica delle donne e conservare la memoria dei loro percorsi di emancipazione e liberazione;
- diventare luogo di confronto, cultura, ricerca, servizio, agio, aperto alle donne e agli uomini di ogni provenienza, differenza di genere, appartenenza politica o religiosa, collocazione sociale ed a tutte le associazioni femminili e femministe, associazioni maschili le cui finalità siano la libertà, il benessere delle persone di ogni genere e il diritto all’autodeterminazione sul proprio corpo e sulla propria vita;
- lottare contro ogni forma di oppressione e diseguaglianza promuovendo la cultura dell’accoglienza, della non violenza, della pace, della giustizia sociale e del rispetto dell’ambiente;
- sottoscrivere gli accordi necessari a garantire il finanziamento e la funzionalità del complesso delle sue attività, svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
Tutti scopi statutari che si intende perseguire privilegiando metodologie partecipative, laboratoriali, seminariali e convegnistiche
Le attività di cui ai punti precedenti, o quelle ad essi direttamente connesse, sono rivolte alle associate e associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratrici e lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati e associatenei limiti previstidalla normativa vigente.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse, secondarie e/o strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore.
Art. 3 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- quote e contributi delle associate e degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- proventi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi dalle cessioni di beni e servizi alle associate e agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali delle associate e degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra le associate e gli associati, né durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea delle associate e degli associati entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messa a loro disposizione assieme alla convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Art. 4 – Membri dell’Associazione
Fanno parte dell’Associazione le socie ed i soci fondatrici/ori e vi possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutte le
persone fisiche che decidono di perseguirne gli scopi e di sottostare al suo Statuto.
Associate e associati hanno stessi diritti e stessi doveri.
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i
fini di promozione sociale che l’Associazione si propone.
Il numero delle/gli aderenti è illimitato.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e può venir meno solo nei casi contemplati nel seguente art 5.
Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione
L’ammissione associativa, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte delle interessate e degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione della nuova adesione nel libro dei soci dopo il loro versamento della quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante all’associazione non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea che sarà convocata.
In caso di domande di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da chi esercita la responsabilità genitoriale.
La qualità di associata/o si perde:
- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 10 mesi dal sollecito;
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari e degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto alla associata o all’associato gli addebiti che vengono loro mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso al provvedimento di esclusione l’associata o l’associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima Assemblea che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro dei soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Il recesso da parte della associata o dell’associato deve essere comunicato in forma scritta al Presidente dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione della associata o dell’associato vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro dei soci.
La socia o il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 6 – Diritti e doveri dei soci
Le associate e gli associati hanno diritto a:
- ricevere informazioni e a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- godere, se maggiorenni, dell’elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
- Le associate e gli associati hanno l’obbligo di:
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
Art. 7 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- L’Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- La/Il Presidente.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 8 – Assemblea
L’Assemblea delle associate e degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle Assemblee hanno diritto al voto le associate e gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso ed iscritte/i da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associata o associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un’altra associata o associato con delega scritta. Ogni associata/o non può ricevere più di 2 deleghe.
L’Assemblea viene convocata dalla/dal Presidente almeno una volta l’annoper l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta la/il Presidente, o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo dei membri dell’Associazionene ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente o, in sua assenza, dalla/ Vicepresidente; in assenza di entrambi, da una/un componente del Consiglio Direttivo presente.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o tramite i nuovi mezzi di comunicazione da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà delle associate e degli associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle associate e degli associati presenti o rappresentati per delega, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca le/i componenti del Consiglio Direttivo e la/il Presidente
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell’Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione della associata o dell’associato in caso di ricorso contrario della persona coinvolta;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione in caso di ricorso contrario della persona coinvolta;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
Per modificare lo Statutooccorre, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno delle associate e degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà delle associate e degli associati e il voto favorevole dei tre quarti delle/dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei presenti intervenuti o rappresentati per delega, purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate e degli associati.
Art. 9 –Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo nominato dalla Assemblea è formato da 5 associate/i.
I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, un componente del Consiglio Direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea provvede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppureil Consiglio Direttivopuò provvedere alla sua sostituzione, nominando la prima o il primo tra i non eletti che, previa ratifica da parte dell’Assemblea immediatamente successiva, rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei componenti il Consiglio Direttivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo:
- nomina al suo interno la/il Vicepresidente e la/il Tesoriere;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione;
- delibera l’eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla/dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla/dal Vicepresidente; in assenza di entrambi dall’ associata o dall’associato più anziani di età.
Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche tramite i nuovi mezzi di comunicazione, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i suoi componenti.
Di regola è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta la/il Presidente o, in sua vece, la/il Vicepresidente, lo ritengano opportuno o quando almeno i due terzi dei suoi componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Art. 10 –Presidente
La/il Presidente ha il compito di stabilire l’ordine del giorno delle riunioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo e di presiederle indicandone la persona verbalizzante e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Alla/al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume le competenze e i poteri decisionali e operativi. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la successiva ratifica del suo operato.
Tutti i verbali degli incontri dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo vanno redatti in forma scritta e sottoscritti dal verbalizzante e da chi ha presieduto la riunione.
Art. 11- Vicepresidente
La/il Vicepresidente, in caso di assenza o impedimento della/del Presidente, svolge le sue funzioni; in caso di suo accertato e definitivo impedimento o di sue dimissioni convoca entro 30 giorni l’Assemblea dell’Associazione per l’elezione della/del nuovo Presidente.
Art. 12- Tesoriere
La/il Tesoriere coadiuva la/il Presidente ed ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta dei registri contabili dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- cura la predisposizione del rendiconto economico finanziario da presentare all’Assemblea; provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza.
Art. 13 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate e degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
Art. 14 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.