Nuova legge sul femminicidio: “Un passo avanti solo apparente” o “Un’inversione dei termini epocale”?

Nuova legge sul femminicidio: “Un passo avanti solo apparente” o “Un’inversione dei termini epocale”?

di Ivan Morini

La nuova legge sul femminicidio, che prevede la pena dell’ergastolo, ha sollevato molte polemiche su diversi fronti.

Il ddl 1433, dal titolo “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”, è stato approvato dal Senato con voto unanime il 23 luglio 2025 e dovrà essere discusso alla Camera dei Deputati.

L’articolo 1 di tale disegno di legge ha introdotto nel codice penale l’art. 577-bis, che prevede il reato di femminicidio e il cui testo recita:

Art. 577-bis: “Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo».

Nel tentativo di mettere a confronto le diverse interpretazioni sulla nuova legge, mi sono avvalso, come già accennato, della lettura di un articolo di Tamar Pitch (giurista e professoressa ordinaria di filosofia e sociologia del diritto a Perugia) e vari articoli di diversi autori contrari alla legge. 

Per il parere favorevole alla legge rimando alla lettura di un’intervista alla Giudice Paola Di Nicola Travaglini (la prima in Italia a presentarsi come la Giudice), la quale ha partecipato alla discussione del progetto in audizione alla Commissione parlamentare. Questo il link col quale potrete leggere la sua articolata esposizione delle tesi a favore della legge, il cui titolo è “Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere”: https://www.sistemapenale.it/it/articolo/di-nicola-travaglini-il-femminicidio-esiste-ed-e-un-delitto-di-potere

Personalmente trovo interessanti le osservazioni di Tamar Pitch perché interpretano, come lei stessa dichiara, il testo della legge con una visione più politica e rivolta all’impatto sociale, rilevando gli aspetti della norma che contrastano con le istanze di libertà e uguaglianza promosse dal femminismo.

Mentre Paola Di Nicola Travaglini svolge un’analisi principalmente giuridica, molto ampia e approfondita, evidenziando come la disuguaglianza nelle relazioni tra donne e uomini sia un dato storico e universale di cui la violenza e il femminicidio sono le più esplicite rappresentazioni, senza però tralasciare le motivazioni e gli effetti, anche solo simbolici, nella cultura e nella comunicazione dei media.

Tentando di rendere più comprensibile il confronto tra le posizioni di chi si oppone alla legge (Tamar Pitch) e chi la ritiene valida (Paola Di Nicola Travaglini), espongo sinteticamente un elenco delle critiche, per poi esporre le ragioni del consenso alla legge.

Contro: l’introduzione della fattispecie autonoma del femminicidio come reato, in assenza di una premessa che richiami la cultura basata su secoli di sessismo e patriarcato, oscura il contesto sociale e culturale in cui l’evento si realizza.

La fattispecie femminicidio non fa che accrescere il panpenalismo (bulimia penale), attraverso il riconoscimento di un reato già contemplato dal codice penale, con la relativa pena dell’ergastolo in caso di aggravanti, quali premeditazione, atti persecutori e maltrattamenti.

Nel DdL Femminicidio mancano indicazioni per prevenire la violenza e introdurre l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole, ovvero politiche sociali per riequilibrare le differenze economiche fra uomini e donne.

Pro: il riconoscimento delle cause socio culturali del reato viene eluso nelle leggi penali non per rimuoverlo, ma perché non rientra nelle loro funzioni fondamentali. Tale aspetto è testimoniato da altre leggi del codice penale, come per esempio la legge n. 69 del 2019 “Codice Rosso”.

Il rischio dipanpenalismo, è un problema che riguarda tutto il codice penale non solo la legge sul femminicidio. L’ergastolo è già previsto dal codice penale, ma per l’omicidio e altri reati, non per il femminicidio.

E’ evidente che la prevenzione è una priorità assoluta, ma porre in alternativa la punizione con la prevenzione non ha alcun senso e questo in relazione a qualsiasi tipo di fenomeno criminale, come lo sfruttamento in agricoltura o gli incidenti sul lavoro”. E ’una materia che dovrebbe rientrare nell’azione che la politica e le istituzioni promuovono sia attraverso leggi specifiche sia con attività educative e formative a tutti i livelli, scolastici e non. (Vedere anche la legge 168 del 2023. Normativa in materia di violenza di genere – La campagna informativa nella scuola).

Contro. “Il ricorso al potenziale simbolico del penale, in nome della sicurezza, è diventato negli anni sempre più frequente, utilizzato dai governi, per ottenere consenso e da vari attori sociali per acquisire visibilità (…). Il penale, insomma, viene invocato come la panacea di ogni male, la soluzione per qualsiasi problema”.

La previsione dell’ergastolo come pena “fissa” in altri reati, stando alle ricerche effettuate, non ha comportato né un aumento né una diminuzione degli stessi; ciò a riprova del fatto che gli strumenti penali, da soli, poco valgono nella prevenzione di fenomeni non emergenziali, ma strutturale, ossia sociali e culturali.

Pro. La previsione del delitto di associazione mafiosa può non aver ridotto la criminalità organizzata, ma ha sicuramente rappresentato un potente strumento culturale e giuridico, così il potenziale simbolico del delitto di femminicidio “favorirà indirettamente la crescita della coscienza sociale e culturale del paese”.

Inserendo il nome femminicidio nel codice penale non diminuiranno senz’altro i femminicidi, “ma in questo modo esisteranno: quando si nomina si pensa e, dunque, si costruiscono le categorie indispensabili per prevenire”. “Per la prima volta nella storia giuridica del nostro paese si rende visibile la violenza contro le donne e il contesto in cui si consuma, non più celata dietro termini neutri”. Non sarà più la gelosia, il raptus, l’impulso o la rabbia».

In termini di principio, entrambe le tesi affermano che non è una legge o la previsione della condanna all’ergastolo che può estirpare o diminuire il reato di femminicidio, perché si tratta di un problema strutturale e non emergenziale, ossia sociale e culturale.

Entrambe le parti ritengono prioritarie la prevenzione, attraverso le politiche volte a riequilibrare le discriminazioni sociali ed economiche fra donne e uomini, oltre all’educazione sessuale e affettiva nelle scuole, ma la realizzazione di tutto ciò non può dipendere da una sola legge.

Bisogna riscoprire il senso e il valore della Politica a tutto campo, distinguendo le funzioni svolte dal codice penale da quelle, più ampie, delle istituzioni pubbliche e sociali, compresi i trattati che negli ultimi anni hanno introdotto a livello europeo importanti protocolli con effetto giuridico a tutela delle donne, come la Convenzione di Istanbul del 2013 (ratificata in Italia nel 2011) e i principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Se leggiamo tutti i 14 articoli del ddl 1433, troviamo alcuni miglioramenti rispetto alle norme attuali.

Intanto è nominato e riconosciuto il termine femminicidio nella fattispecie di reato; è inserito il termine donna in relazione al genere e non solo di vittima di un reato; viene riconosciuto il femminicidio come fenomeno strutturale della nostra società, un delitto non più causato da gelosia, raptus, impulso o rabbia, ma dalla discriminazione, odio, riconoscimento del “rifiuto”, limitazione della libertà e dei diritti della donna; vengono inasprite le pene su altri tipi di violenza di genere: stalking, revenge porn, violenza sessuale, ecc.

Anche sul piano finanziario vanno registrate le seguenti disposizioni: sono state individuate risorse per gli aiuti agli orfani di femminicidio;è previsto (artt. 4 e 12) il patrocinio gratuito a spese dello Stato (spese processuali e legali), sia per gli orfani, sia per le donne vittime di violenza alle quali viene garantito l’accesso ai Centri Antiviolenza. Sono previsti (art. 8) obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, con aggiornamenti periodici rivolti a magistrati e professionisti sanitari.

Ponendo a confronto le reazioni critiche sia verso il Codice Rosso del 2019, sia verso la legge sul Femminicidio di oggi, appare evidente la loro similitudine. La diversità sta nel contesto politico in cui tali leggi sono state approvate. Nel primo caso i governi erano di centro-sinistra, anche se “annacquati”: dal 2013 al 2019 i primi ministri furono Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 1 e Conte 2. Oggi sono di destra-destra.

Perché abbiamo atteso che fosse un governo di destra (che non ha mai sconfessato la sua matrice e anima fascista) a muovere i primi passi concreti (anche se insufficienti) per prestare più attenzione al tema del femminicidio e della donna in relazione al genere e non solo come vittima di reato?

Perché pretendiamo che sia un governo di destra-destra a emanare leggi che non prevedono come pena l’ergastolo, quando fu un governo fascista a reintrodurlo nel Codice Penale del 1930 (Codice Rocco).

Ricordo, inoltre, che nel 1981 un referendum (promosso dal Partito Radicale) chiese l’abrogazione di cinque leggi, tra cui quella sull’ergastolo: vinsero i NO con oltre il 77%! Allora non c’erano i fascisti al Governo, lo pretendiamo oggi quando sono di nuovo al governo?

Sono lecite le osservazioni di chi contesta la legge dichiarandosi contrario/a all’ergastolo e all’inasprimento delle pene, in quanto non sono scelte risolutive di problemi storici di ordine culturale. Ma per un cambiamento di tale portata, occorre agire (come afferma Maria Luisa Boccia, contraria alla legge) “sul piano sociale, sull’irrobustimento dell’empowerment femminile, sulla parità salariale, sui programmi educativi nelle scuole, sulla decostruzione del maschilismo tossico”. Ma questo è pensabile nel migliore dei mondi possibili, realizzabile in un tempo che nessuno può prevedere, soprattutto oggi dove i valori umani vengono sempre più offesi.

Questa legge non è certamente la migliore che si potesse votare, ma il rigettare in blocco un provvedimento legislativo, senza un’analisi approfondita, focalizzando l’attenzione unicamente sui punti critici, rischia di far perdere l’occasione di produrre nuovo diritto che potrà favorire indirettamente la crescita della coscienza sociale e culturale del paese.

Penso che bisognerebbe acquisire più capacità nel discernere (con spirito “laico”) ciò che è accettabile da ciò che non lo è e superare quelle contrapposizioni che ancora esistono anche all’interno dei movimenti femministi e dei partiti di sinistra.

Queste le mie considerazioni, maturate dopo aver letto molto materiale al riguardo, senza alcun intento di convincere nessuno, ma con lo scopo di proporre una serie di materiali utili per chi intendesse entrare nel merito e confrontarsi su una materia così complessa e interessante.

30 settembre 2025

Ivan Morini

(ringrazio la nostra socia Danila Indirli, ex magistrata presso la Corte d’Appello di Bologna, per la preziosa consultazione su alcuni aspetti giuridici).

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